I fornitori di luce e gas non potranno, almeno per un certo periodo, modificare unilateralmente i contratti. La sospensione delle modifiche unilaterali è stata formalizzata dal Decreto Aiuti-bis convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno.
Vediamo più nel dettaglio le ultime novità.
L’art. 3 del decreto legge sospende tutte le modifiche unilaterali, fino ad Aprile 2023, che non risultano entrate in vigore al 9 Agosto 2022.
Quindi tutte le modifiche unilaterali comunicate dalle società di vendita, ma che avrebbero avuto effettiva validità nei mesi successivi, perdono di valore e si devono annullare secondo il decreto.
Sta di fatto che sembrerebbe che diverse società non abbiano rispettato tale decreto. Alcune continuano a inviare modifiche unilaterali successivamente al 9 Agosto, altre formalizzando quelle che sarebbero dovute cadere alla suddetta data.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori, inerenti alle modifiche unilaterali, contro le società Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie, i quali si vanno ad aggiungere alle quattro istruttorie avviate a ottobre nei confronti di Dolomiti, E.On, Iberdrola e Iren.
Sotto la lente dell’Autorità sono finite le modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e di gas naturale in contrasto con il cosiddetto Decreto Legge Aiuti bis.
Grazie al ricorso presentato da Iren e accolto dal Consiglio di Stato, il Governo è intervenuto con il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 29/12/2022), in cui all’art. 11.8 viene stabilito che:
Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
La sospensione fino al 30 giugno 2023 non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
Fino al 30 giugno 2023 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 09/08/2022 (Decreto Aiuti Bis), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Pertanto dal 29/12/2022 i fornitori di energia elettrica e gas naturale possono rinnovare le condizioni economiche a scadenza fermo restando la comunicazione con almeno 3 mesi di anticipo.
Vuoi controllare se ci sono state eventuali modifiche unilaterali sul tuo prezzo di energia e gas post 9 agosto 2022?
Fonte: ARERA