L’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ad un interpello relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta energia 2022 per le aziende che non hanno presentato la dichiarazione dei crediti entro il 16/3/2023. Sfruttando il meccanismo della “remissione in bonis” l’azienda può sfruttare una nuova finestra per l’utilizzo dei propri crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022.
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- Le regole previste per il calcolo del credito d’imposta;
- I requisiti tecnici da tenere in considerazione per il calcolo;
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La Risoluzione n. 27 del 19 giugno fornisce una risposta chiara da parte dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che hanno omesso di comunicare i crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022. È stato ribadito che i beneficiari di tali crediti, relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, erano tenuti a inviare una comunicazione apposita entro il 16 marzo 2023, come previsto nel Provvedimento n. 44905 del 16 febbraio.
Tuttavia, l’Agenzia ha specificato che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere risolta attraverso l’istituto della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023. Nel caso specifico, il contribuente può affermare che l’omissione della comunicazione sull’importo del credito maturato nel 2022 è stata una “mera dimenticanza” e che tutti i requisiti per usufruire del credito di imposta sono soddisfatti. È importante notare che non sono state avviate attività amministrative di accertamento, come accessi, ispezioni o verifiche.
Si pone quindi la domanda se sia possibile fare ricorso all’istituto della remissione in bonis, disciplinato dall’articolo 2 del Decreto Legge 16/2012. Secondo tale normativa, la fruizione dei benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di comunicazione preventiva o ad altri adempimenti formali non tempestivamente eseguiti, non è preclusa purché il contribuente:
- soddisfi i requisiti sostanziali richiesti;
- effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine della prima dichiarazione utile;
- versi una sanzione minima pari a 250 euro, come stabilito dall’articolo 11 comma 1 del DLgs. 471/97.
È importante sottolineare che i crediti in questione, relativi al terzo e quarto trimestre del 2022, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023. La remissione in bonis deve essere effettuata necessariamente prima dell’utilizzo del credito e non può essere eseguita oltre tale termine.
Inoltre, è fondamentale tenere presente che il ricorso all’istituto della remissione in bonis è inibito nel caso in cui siano state avviate attività di controllo prima del suo perfezionamento. Pertanto, è necessario fare attenzione a eventuali verifiche o ispezioni in corso.
Per quanto riguarda le modalità di invio della comunicazione, oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che le informazioni dettagliate saranno rese disponibili tramite la riapertura del canale telematico dedicato. Tali indicazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate nei prossimi giorni, mediante apposito avviso.
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